Retrogaming e diritto penale d’autore: il caso One Were Nerd e i confini dell’art. 171-ter

Nei primi mesi del 2025 è successo qualcosa di inaspettato per chi si occupa di videogiochi e divulgazione tecnologica: il vlogger “One Were Nerd”, al secolo Francesco Salicini, è stato oggetto di perquisizioni della Guardia di Finanza. Il canale — uno dei più seguiti in Italia nella sua nicchia, con circa 75 mila iscritti — è noto per il retrogaming, ossia la fruizione di vecchi giochi non più in commercio attraverso emulatori, software e hardware dedicati come le console portatili Anbernic.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a sequestro preventivo circa trenta dispositivi per il retrogaming (console portatili prodotte principalmente da marchi esteri), schede di memoria microSD e le apparecchiature informatiche impiegate per la registrazione dei contenuti. Salicini risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati: è il primo caso mediatico e giudiziario italiano di rilievo incentrato sulla potenziale responsabilità penale dei reviewer tecnologici nel settore dell’emulazione.

L’ipotesi di reato: l’art. 171-ter

L’addebito formulato dalla Procura si fonda sulla presunta violazione dell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore). Prima di esaminare i profili contestati, è utile mettere a fuoco la struttura della norma, perché è qui che si gioca gran parte della partita tecnica.

Il comma 1 punisce, «se il fatto è commesso per uso non personale», con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire, chiunque a fini di lucro commetta una serie di condotte tipiche: la duplicazione e diffusione abusiva di opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (lett. a); la riproduzione o diffusione abusiva di opere letterarie, musicali, multimediali (lett. b); l’introduzione, la detenzione per la vendita, la distribuzione o la cessione delle duplicazioni abusive (lett. c); la commercializzazione di supporti privi del contrassegno SIAE (lett. d); la diffusione di servizi criptati (lett. e) e f); e — disposizione centrale per questo caso — la lett. f-bis), che punisce chi «fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche» ai sensi dell’art. 102-quater.

Il comma 2 prevede pene più gravi — reclusione da uno a quattro anni e multa da cinque a trenta milioni di lire — per chi duplica o pone in commercio oltre cinquanta copie (lett. a), per chi comunica al pubblico in rete un’opera protetta (lett. a-bis), per chi commette i fatti del comma 1 esercitando l’attività in forma imprenditoriale (lett. b) e, soprattutto, per chi «promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1» (lett. c).

Quest’ultima disposizione merita di essere evidenziata perché è quella che, sul piano sistematico, consente di colpire la promozione in sé, anche in assenza di qualsiasi vendita diretta: non occorre detenere, vendere o distribuire nulla, perché la condotta tipica è proprio quella promozionale o organizzativa, autonoma e distinta rispetto alla commercializzazione.

Il quadro normativo corretto: 171, 171-bis, 171-ter e 172

Per inquadrare il caso è indispensabile distinguere con precisione le quattro fattispecie, perché ciascuna ha una soglia di punibilità diversa.

L’art. 171 è la fattispecie base: punisce con la sola multa chi, «senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma», riproduce, diffonde, vende o mette in commercio un’opera altrui, ovvero la mette a disposizione del pubblico in rete (lett. a-bis). Il suo tratto distintivo non è il dolo — presente in quasi tutti i delitti — ma l’assenza dei requisiti del fine di lucro e dell’uso non personale: è il reato che scatta anche quando manca il profitto.

L’art. 171-bis è la norma dedicata ai programmi per elaboratore e alle banche dati: punisce chi «abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore» o, ai medesimi fini, li importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione, con reclusione da sei mesi a tre anni e multa da cinque a trenta milioni di lire. La sua rilevanza nel caso concreto è spesso trascurata: poiché le ROM sono software, è questa la disposizione che colpisce la duplicazione dei file di gioco in sé, e quindi anche l’eventuale messa a disposizione o l’indicazione di fonti di download da parte dello youtuber, in concorso ai sensi dell’art. 110 c.p.

L’art. 171-ter è, come detto, la fattispecie che richiede il fine di lucro e l’uso non personale, con pene più severe.

L’art. 172 chiude il sistema degradando a sanzione amministrativa (fino a 1.032 euro) i soli fatti previsti dall’art. 171 commessi per colpa. È un punto da non equivocare: la clausola di colpa non si estende all’art. 171-ter, che esige il dolo specifico del fine di lucro. L’idea che uno sponsor o un intermediario che “pubblicizza senza aver verificato le licenze” risponda per colpa va quindi riformulata: rispetto al 171-ter il problema non è la negligenza, ma la consapevolezza della finalità elusiva del dispositivo promosso.

I tre profili di addebito, inquadrati correttamente

Gli addebiti contestati si articolano su tre piani, che è utile ricondurre alle rispettive norme.

Primo profilo: la promozione di hardware pre-configurato per eludere i DRM. L’accusa ritiene che la recensione e la visualizzazione a schermo di retro-console vendute con migliaia di ROM preinstallate non costituisca mera attività informativa, bensì una condotta volta a pubblicizzare e incentivare l’acquisto di hardware pre-configurato per eludere le misure tecnologiche di protezione. La norma di riferimento è la lett. f-bis) del comma 1, che include espressamente tra le condotte tipiche la «pubblicizza per la vendita o il noleggio»: non è l’acquisto il punto, ma la pubblicità finalizzata alla vendita o al noleggio di dispositivi con prevalente finalità elusiva.

Secondo profilo: la diffusione di istruzioni e link di download. Viene contestata la condivisione — nei video o tramite canali correlati come Telegram — di tutorial per la configurazione degli emulatori e il puntamento a repository contenenti copie non autorizzate. Qui la condotta può rilevare sotto due qualificazioni alternative: come concorso nella duplicazione di programmi per elaboratore (art. 171-bis), posto che le operazioni di download implicano necessariamente la duplicazione del materiale informatico (Cass. pen., Sez. III, n. 149/2007); ovvero come promozione delle attività illecite ai sensi del comma 2, lett. c).

Terzo profilo: il fine di lucro. Sotto il profilo economico gli inquirenti individuano il requisito sia nella monetizzazione del canale e nei link di affiliazione, sia nelle contestate attività di cessione o rivendita di console usate e supporti precaricati. È il profilo che merita l’approfondimento maggiore, perché è il vero crocevia tecnico del caso.

Il punto decisivo: il “fine di lucro” senza alcun accordo con il venditore

La domanda ricorrente è se la monetizzazione pubblicitaria basti a integrare il fine di lucro, o se sia necessario un rapporto contrattuale con chi vende le console modificate. La risposta è netta: nessun accordo con il venditore è richiesto dalla norma. Il fine di lucro è un elemento soggettivo (dolo specifico) che guarda allo scopo dell’agente, non ai suoi rapporti con terzi.

La definizione tecnica è consolidata: per «fine di lucro» deve intendersi «un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere» (Cass. pen., Sez. III, n. 45567/2010; nello stesso senso Cass. pen., Sez. III, n. 29535/2011).

Tre precisazioni tecniche sono essenziali per l’articolo.

La prima riguarda la storia legislativa. Le parole «a fine di lucro» furono sostituite da «per trarne profitto» con il D.L. 72/2004, convertito nella L. 128/2004, e poi ripristinate con il D.L. 7/2005, convertito nella L. 43/2005 (Cass. pen., Sez. III, n. 29535/2011). Non è una curiosità erudita: il legislatore ha così modulato la soglia di punibilità, che è più ampia quando la norma usa «scopo di profitto» e più restrittiva quando esige il «fine di lucro».

La seconda riguarda la forma indiretta del lucro. Il fine di lucro è configurabile anche in forma indiretta: la giurisprudenza sui locali pubblici lo ha affermato per il barista che, diffondendo partite criptate, incrementa l’affluenza e le consumazioni (Cass. pen., Sez. III, n. 19072/2009; Cass. pen., Sez. III, n. 26760/2008). Trasposto al caso dello youtuber: i proventi pubblicitari generati dalle visualizzazioni dei video promozionali e le commissioni dei link di affiliazione sono un guadagno economicamente apprezzabile collegato alla condotta. Il link di affiliazione non è il presupposto della norma, è solo la prova più immediata del collegamento lucrativo; il fine di lucro può sussistere anche con la sola monetizzazione.

La terza riguarda il limite inferiore. Il lucro non può essere presunto e deve essere accertato in concreto: la Cassazione ha annullato con rinvio una condanna per carenza motivazionale proprio perché il giudice di merito aveva desunto il fine di lucro dalla mera trasmissione in presenza di avventori, senza verificare l’intento di far confluire più clienti (Cass. pen., Sez. III, n. 30279/2025). E ha escluso il lucro quando il vantaggio è solo “futuro ed eventuale”, come il mero aumento di apprezzamento del locale (Cass. pen., Sez. III, n. 45567/2010). È la linea su cui si giocherà la difesa: la monetizzazione è collegata al canale nel suo complesso, non specificamente ai contenuti illeciti.

Emulatori e “prevalente finalità”: il meccanismo chiave-serratura

Il profilo tecnicamente più affascinante riguarda i dispositivi. L’emulatore in sé non è penalmente illecito: ciò che rileva è la finalità prevalente del congegno di eludere le misure tecnologiche di protezione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le misure di protezione non devono essere necessariamente apposte sull’opera o sul supporto: possono operare in modo coordinato tra supporto e apparato di lettura, secondo un meccanismo complementare definito «chiave-serratura», «nel senso che una parte della protezione sta nelle informazioni inserite nel supporto – videogioco originale, mentre l’altra parte è inglobata nella consolle» (Cass. pen., Sez. III, n. 38204/2017). L’introduzione di un sistema che supera l’ostacolo al dialogo tra consolle e software non originale ottiene il risultato oggettivo di aggirare i meccanismi di protezione.

Questa interpretazione è conforme alla direttiva 2001/29/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia nel caso Nintendo c. PC Box (C-355/12): la nozione di «efficace misura tecnologica» può comprendere misure dirette a equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l’opera, ma «altresì le apparecchiature portatili o le consolle destinate a garantire l’accesso a tali giochi e la loro utilizzazione» (Cass. pen., Sez. V, n. 10335/2019).

Due corollari sono decisivi. Il primo: la finalità prevalente non richiede l’esclusività, ma si desume da elementi oggettivi — il modo in cui il prodotto è importato, venduto e presentato al pubblico, la sua configurazione, la destinazione essenzialmente individuabile (Cass. pen., Sez. III, n. 23765/2010). Il secondo: un eventuale uso alternativo lecito è irrilevante quando sia solo conseguente all’elusione illecita (Cass. pen., Sez. V, n. 10335/2019). È la risposta alla difesa tipica “l’emulatore serve anche per l’homebrew”: ciò che conta è la finalità principale, e la console pre-caricata con migliaia di ROM protette la dichiara da sé.

Va infine ricordato che la lett. f-bis) configura un’ipotesi di anticipazione della tutela penale, che punisce condotte prodromiche rispetto alla effettiva lesione del diritto d’autore (Cass. pen., Sez. III, n. 34180/2017): è il motivo per cui anche la sola pubblicità finalizzata alla vendita, senza alcuna cessione, è sufficiente a integrare la condotta tipica.

Il confine tra recensione e promozione

Il discrimine, in definitiva, non è tra “vende” e “non vende”, ma tra informazione e promozione operativa. A parità di assenza di vendita, cambia tutto il contenuto del video: la recensione descrittiva di un emulatore, anche con giudizi positivi, resta nel perimetro della libertà di espressione; il video che pubblicizza l’acquisto di un dispositivo di elusione, che spiega come caricare copie non autorizzate o che indirizza verso repository illeciti è suscettibile di integrare la lett. f-bis) del comma 1 ovvero la promozione di cui al comma 2, lett. c).

A riprova di quanto la nozione di “commerciale” sia ampia, la giurisprudenza ha ritenuto che la detenzione a scopo commerciale di programmi duplicati ricomprenda anche la detenzione per uso promozionale dell’attività, purché finalizzata a percepire un vantaggio patrimoniale (Cass. pen., Sez. III, n. 2743/2006).

Conclusione

Ferma restando la responsabilità penale che andrà dimostrata in giudizio, il caso pone un problema reale per quella che un tempo si chiamava nanopublishing e oggi è la categoria degli influencer, vlogger e youtuber. La normativa che punisce la promozione e la pubblicità di prodotti contraffatti può essere avvicinata a chi, tramite un canale, promuove una console modificata e i giochi che vi girano, l’assenza di vendita diretta non esclude la rilevanza penale, ma la qualificazione definitiva dipende interamente dal contenuto concreto dei video e dalla finalità prevalente, oggettivamente desumibile, del materiale promosso.

Il punto, come spesso accade nelle zone di frontiera del diritto penale dell’informazione, è che il confine tra divulgazione tecnica protetta dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU e promozione commerciale penalmente rilevante è tracciato da elementi di fatto, non da una regola chiara: e nell’attesa di un intervento del legislatore o di un consolidamento giurisprudenziale, il costo reale per chi opera in questo settore non è tanto la condanna, quanto il processo, le contestazioni e le perquisizioni che lo precedono.

«Il processo penale è di per sé una pena». Citazione Avv. Francesco Carnelutti


Immagini nell’articolo condivise direttamente da Salicini.

-Avv. Eugenio Catania

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