Dalla classificazione dei sistemi intelligenti agli obblighi di trasparenza, dalle responsabilità dei fornitori alle nuove scadenze introdotte dal Digital Omnibus: cosa cambia realmente per imprese, professionisti e cittadini.
L’intelligenza artificiale è ormai entrata nei processi produttivi, nei sistemi bancari, nelle attività sanitarie e nelle decisioni che riguardano il lavoro. Le aziende la utilizzano per analizzare informazioni, individuare anomalie, selezionare candidati, automatizzare attività e generare contenuti.
Ma quando un algoritmo contribuisce a decidere chi può ottenere un finanziamento, chi viene assunto o quali misure di sicurezza devono essere attivate in un’infrastruttura critica, l’innovazione tecnologica smette di essere una questione esclusivamente informatica.
Diventa una questione di responsabilità.
È proprio su questo principio che nasce l’AI Act europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689, con cui l’Unione europea ha introdotto un quadro normativo orizzontale per disciplinare lo sviluppo, la commercializzazione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
L’obiettivo non è vietare l’intelligenza artificiale, ma creare un sistema nel quale l’innovazione possa convivere con la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali.
Nel frattempo, però, il quadro normativo è cambiato. Il Regolamento (UE) 2026/1744, conosciuto come Digital Omnibus on AI, ha modificato alcune disposizioni dell’AI Act, posticipando l’applicazione degli obblighi per diversi sistemi ad alto rischio e introducendo ulteriori precisazioni.
Comprendere l’AI Act europeo nel 2026 significa quindi analizzare non soltanto ciò che prevede il regolamento originario, ma anche ciò che è effettivamente applicabile oggi e quello che diventerà obbligatorio nei prossimi anni.
Che cos’è l’AI Act europeo e a quali aziende si applica
L’AI Act è un regolamento europeo direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Il suo ambito di applicazione comprende soggetti molto diversi: sviluppatori di sistemi di IA, produttori di modelli, importatori, distributori e organizzazioni che utilizzano tali strumenti sotto la propria responsabilità.
La disciplina possiede anche una dimensione extraterritoriale. In determinate condizioni riguarda fornitori e utilizzatori stabiliti fuori dall’Unione europea, quando i risultati prodotti dai loro sistemi sono utilizzati nel territorio dell’UE.
Questo significa che un’impresa europea non può considerare automaticamente irrilevante l’AI Act soltanto perché acquista servizi di intelligenza artificiale da una società statunitense o asiatica.
Allo stesso tempo, utilizzare un software dotato di IA non comporta automaticamente l’obbligo di ottenere una certificazione europea.
Per identificare gli adempimenti occorre capire il ruolo dell’organizzazione, la finalità del sistema, il contesto di impiego e il rischio che esso può generare.
I quattro livelli di rischio dell’AI Act europeo
Uno degli aspetti più conosciuti dell’AI Act è il cosiddetto approccio basato sul rischio.
La classificazione in quattro livelli rappresenta una sintesi divulgativa dell’impianto normativo. Giuridicamente, tuttavia, bisogna distinguere tra pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, specifici obblighi di trasparenza e applicazioni che non rientrano in tali categorie.
| Livello | Caratteristiche | Esempi indicativi | Conseguenze |
|---|---|---|---|
| Rischio inaccettabile | Pratiche incompatibili con le tutele previste | Social scoring vietato, alcune forme di manipolazione e sorveglianza biometrica | Divieto, salvo le eccezioni espressamente previste |
| Alto rischio | Impatto potenzialmente significativo su sicurezza e diritti | Selezione del personale, valutazione del credito, determinati sistemi sanitari | Requisiti tecnici, organizzativi e di conformità |
| Rischio limitato | Necessità di informare gli utenti o identificare contenuti sintetici | Chatbot, deepfake, determinati contenuti generati dall’IA | Obblighi specifici di trasparenza |
| Rischio minimo | Applicazioni che non ricadono nelle categorie precedenti | Filtri antispam e altri sistemi di supporto ordinario | Nessun regime generale di conformità ad alto rischio |
Rischio inaccettabile: quando l’intelligenza artificiale è vietata
L’articolo 5 individua una serie di pratiche proibite.
Tra queste figurano i sistemi che impiegano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli capaci di compromettere significativamente la libertà decisionale delle persone e di provocare, o poter ragionevolmente provocare, danni significativi.
Sono inoltre vietati determinati sistemi che sfruttano vulnerabilità legate all’età, alla disabilità o a particolari condizioni sociali ed economiche.
Un’altra fattispecie riguarda il social scoring, ossia sistemi che classificano individui o gruppi in base al comportamento sociale o a caratteristiche personali, quando tali valutazioni producono trattamenti sfavorevoli ingiustificati, sproporzionati o estranei al contesto originario.
Il divieto non riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche: può interessare anche operatori privati.
Riconoscimento facciale e biometria
La normativa vieta la raccolta indiscriminata di immagini facciali da internet o da sistemi di videosorveglianza finalizzata alla creazione o all’ampliamento di database di riconoscimento facciale.
Per l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblicamente accessibili, utilizzata dalle autorità di contrasto, il legislatore contempla invece alcune eccezioni particolarmente circoscritte e sottoposte a garanzie rigorose.
Non è quindi corretto sostenere che qualsiasi riconoscimento facciale sia sempre illegale.
Il caso del riconoscimento delle emozioni sul lavoro
Un’impresa potrebbe essere tentata di installare un software capace di analizzare espressioni facciali e tono della voce per comprendere se i dipendenti siano stressati, insoddisfatti o demotivati.
L’articolo 5 vieta l’utilizzo dei sistemi di IA destinati a inferire emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione, con limitate eccezioni per finalità mediche o di sicurezza.
Un programma che analizza le reazioni emotive dei candidati durante un colloquio non può dunque essere considerato automaticamente lecito soltanto perché utilizzato dal reparto risorse umane.
Le nuove proibizioni del dicembre 2026
Il Digital Omnibus ha inoltre introdotto divieti specifici relativi ai sistemi che generano o manipolano materiale sessualmente esplicito non consensuale riguardante persone identificabili e materiale di abuso sessuale su minori.
Queste nuove disposizioni si applicheranno dal 2 dicembre 2026, secondo le condizioni e le precisazioni previste dal regolamento aggiornato.
Alto rischio: i sistemi che incidono sulle decisioni fondamentali
La seconda categoria costituisce una delle parti più complesse dell’AI Act europeo.
I sistemi ad alto rischio non sono vietati, ma il loro utilizzo è subordinato al rispetto di requisiti specifici.
L’articolo 6 individua due principali percorsi di classificazione: i sistemi associati a determinate categorie di prodotti regolamentati dall’Unione e quelli destinati agli impieghi elencati nell’Allegato III.
Tra gli ambiti più rilevanti troviamo:
- Lavoro: strumenti utilizzati per selezionare candidati, valutare prestazioni, assegnare mansioni o incidere sulla carriera professionale.
- Credito: sistemi destinati a valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o a determinarne il punteggio di credito, con specifiche esclusioni.
- Assicurazioni: strumenti per la valutazione del rischio e la determinazione dei prezzi delle polizze vita e salute relative a persone fisiche.
- Sanità: determinati sistemi di IA integrati in dispositivi medici sottoposti alla pertinente normativa di prodotto.
- Istruzione: applicazioni utilizzate per decidere l’accesso ai percorsi formativi, valutare i risultati di apprendimento o controllare specifici comportamenti durante gli esami.
- Infrastrutture critiche: sistemi utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione di infrastrutture digitali critiche, traffico stradale e forniture essenziali.
- Giustizia e pubblica amministrazione: determinati sistemi che assistono attività giuridiche o incidono sull’accesso a prestazioni e servizi essenziali.
È importante sottolineare che non ogni programma utilizzato in questi settori è automaticamente ad alto rischio.
Un’applicazione che corregge errori grammaticali nei curricula non è necessariamente assimilabile a un algoritmo che decide quali candidati escludere.
La classificazione dipende dalle caratteristiche concrete e dall’utilizzo previsto.
L’articolo 6 contempla anche la possibilità che alcuni sistemi indicati nell’Allegato III non siano considerati ad alto rischio quando ricorrono condizioni specifiche, per esempio se svolgono un compito procedurale circoscritto senza influenzare materialmente il processo decisionale.
Il fornitore deve però documentare la valutazione e rispettare gli eventuali obblighi di registrazione applicabili. Inoltre, il sistema resta ad alto rischio quando effettua profilazione di persone fisiche nei casi previsti dalla disposizione.
Rischio limitato: trasparenza per chatbot e contenuti sintetici
L’articolo 50 introduce obblighi di trasparenza che interessano numerosi strumenti di intelligenza artificiale generativa.
Un sistema progettato per interagire direttamente con le persone deve generalmente consentire loro di comprendere che stanno dialogando con un’intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente nelle circostanze concrete.
La disciplina distingue poi tra due responsabilità.
Il fornitore di un sistema che genera contenuti sintetici deve garantire, nei casi previsti, che gli output siano contrassegnati in formato leggibile dalle macchine e identificabili come generati o manipolati artificialmente.
L’utilizzatore professionale che diffonde determinati deepfake deve invece comunicare la natura artificiale o manipolata del contenuto.
Non esiste un obbligo generale secondo cui qualsiasi azienda che utilizza un generatore di immagini debba inserire personalmente un watermark invisibile in ogni file prodotto.
Il regolamento prevede requisiti tecnici per i fornitori, obblighi informativi per specifici utilizzatori ed eccezioni collegate alla natura e alle funzioni dei sistemi.
Una questione particolarmente importante riguarda giornali, editori e creator.
Quando un testo generato o manipolato dall’intelligenza artificiale viene pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, l’articolo 50 contempla un obbligo di divulgazione della sua origine artificiale.
Tale obbligo specifico non si applica quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Ciò non elimina gli ulteriori doveri di accuratezza, rispetto della privacy, tutela del diritto d’autore e responsabilità giornalistica.
Rischio minimo: libertà operativa, ma non assenza di responsabilità
Filtri antispam, sistemi di supporto ordinario e numerose applicazioni commerciali possono non essere soggetti ai requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio.
Tuttavia, sarebbe sbagliato dedurne che tali strumenti siano completamente esclusi da qualsiasi normativa.
Rimangono applicabili, quando pertinenti, le disposizioni sulla protezione dei dati personali, la sicurezza informatica, i consumatori, i rapporti di lavoro e la proprietà intellettuale.
Inoltre, gli obblighi di alfabetizzazione in materia di IA previsti dall’articolo 4 hanno un ambito più generale.
Le vere scadenze dell’AI Act dopo il Digital Omnibus 2026
Uno degli errori più frequenti nell’informazione sull’AI Act riguarda il calendario di applicazione.
Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma i diversi obblighi non sono diventati operativi contemporaneamente.
Con il Regolamento (UE) 2026/1744, le scadenze relative ai sistemi ad alto rischio sono state ulteriormente modificate.
| Data | Disposizioni e principali effetti |
|---|---|
| 1° agosto 2024 | Entrata in vigore dell’AI Act |
| 2 febbraio 2025 | Applicazione delle definizioni generali, dell’alfabetizzazione IA e dei principali divieti |
| 2 agosto 2025 | Applicazione delle regole sui modelli GPAI e di parte della governance |
| 2 agosto 2026 | Applicazione degli obblighi di trasparenza e avvio dei principali poteri di enforcement |
| 2 dicembre 2026 | Nuovi divieti sui contenuti sessuali sintetici e termine transitorio per alcuni obblighi di marcatura |
| 2 agosto 2027 | Termine di adeguamento per determinati modelli GPAI già commercializzati prima del 2 agosto 2025 |
| 2 dicembre 2027 | Applicazione del regime per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III |
| 2 agosto 2028 | Applicazione del regime per i sistemi ad alto rischio collegati ai prodotti dell’Allegato I |
Sono previste anche disposizioni transitorie particolari per determinati sistemi già immessi sul mercato o utilizzati prima delle rispettive date di applicazione.
Per le aziende, questo significa che il 2026 non rappresenta il completamento dell’AI Act, ma una fase avanzata della sua attuazione.
Le imprese interessate ai sistemi ad alto rischio dispongono ancora di un periodo per preparare gli adeguamenti previsti, senza però poter ignorare gli obblighi già applicabili.
Gli obblighi delle aziende: chi sviluppa e chi utilizza l’IA
La normativa distingue i diversi operatori economici in funzione del ruolo che ricoprono.
Questa distinzione è fondamentale, perché non tutte le organizzazioni devono svolgere le medesime attività.
Fornitore: il soggetto che sviluppa o commercializza il sistema
Il fornitore è il soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA e lo immette sul mercato o lo mette in servizio sotto il proprio nome o marchio, nei termini previsti dal regolamento.
Per i sistemi ad alto rischio, tra i principali adempimenti figurano la gestione continuativa dei rischi, il sistema di gestione della qualità, la documentazione tecnica, i controlli sui dati e la valutazione di conformità.
Il fornitore deve inoltre assicurare adeguati livelli di accuratezza, robustezza e cybersicurezza, predisporre le istruzioni d’uso e rispettare gli obblighi applicabili di dichiarazione di conformità, marcatura CE e registrazione.
Il sistema deve essere progettato per consentire un’effettiva supervisione umana, proporzionata alla sua finalità e al suo rischio.
Non basta dunque dichiarare che un prodotto è affidabile: occorre poter dimostrare come vengono identificati, valutati, ridotti e monitorati i rischi.
Deployer: l’azienda che impiega il sistema
Il regolamento utilizza il termine deployer per indicare il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, con le esclusioni previste per gli utilizzi personali non professionali.
Un’impresa che utilizza un software di selezione del personale sviluppato da terzi può quindi assumere la posizione di deployer.
Per i sistemi ad alto rischio, gli obblighi comprendono, tra gli altri, l’impiego secondo le istruzioni del fornitore, l’assegnazione della supervisione a persone competenti, il monitoraggio del funzionamento e l’adozione delle misure necessarie in presenza di rischi.
Quando i registri generati automaticamente sono sotto il suo controllo, il deployer deve generalmente conservarli per almeno sei mesi, salvo diverse disposizioni applicabili.
Inoltre, prima di introdurre determinati sistemi ad alto rischio nell’ambiente lavorativo, il datore di lavoro deve informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati, secondo l’articolo 26.
La responsabilità operativa, quindi, non scompare soltanto perché l’algoritmo è stato sviluppato da un’azienda esterna.
Importatori e distributori: obblighi differenti
L’importatore che immette sul mercato dell’Unione un sistema ad alto rischio proveniente da un Paese terzo deve verificare la presenza degli elementi di conformità richiesti.
Tra questi possono rientrare la valutazione di conformità, la documentazione tecnica, la dichiarazione UE di conformità, la marcatura CE e la designazione del rappresentante autorizzato.
Il distributore deve invece effettuare le verifiche pertinenti prima di rendere disponibile il sistema e non procedere alla distribuzione quando dispone di motivi sufficienti per ritenerlo non conforme.
Importatore e distributore non diventano automaticamente fornitori con tutti i relativi obblighi.
Possono tuttavia assumere questa responsabilità quando ricorrono specifiche condizioni previste dall’articolo 25, come determinate modifiche sostanziali, cambiamenti della finalità d’uso o commercializzazione sotto il proprio nome.
Quando un’azienda diventa responsabile di un sistema che non ha sviluppato
Immaginiamo un’impresa che acquisti un sistema di intelligenza artificiale destinato a fornire semplici suggerimenti amministrativi.
Successivamente decide di modificarlo, integrandolo in una piattaforma che seleziona automaticamente i candidati a un impiego.
Il cambiamento della finalità potrebbe incidere radicalmente sulla sua classificazione normativa.
L’articolo 25 contempla precisamente situazioni nelle quali un operatore che modifica il sistema può essere considerato il nuovo fornitore di un sistema ad alto rischio.
Questo è uno dei punti che le aziende devono valutare con maggiore attenzione quando personalizzano strumenti acquistati da terzi.
Macchinari industriali, dispositivi medici e intelligenza artificiale
Un capitolo particolarmente delicato riguarda l’integrazione dell’IA nei prodotti fisici.
Un costruttore può utilizzare algoritmi per ottimizzare il consumo energetico di un macchinario, monitorare anomalie oppure controllare funzioni direttamente collegate alla sicurezza.
Ma non tutte queste applicazioni hanno lo stesso significato giuridico.
L’articolo 6 richiede di verificare se il sistema costituisce un componente di sicurezza, o un prodotto autonomo, rientrante nella pertinente normativa europea e soggetto alle condizioni previste per la valutazione della conformità da parte di terzi.
Le modifiche del 2026 hanno inoltre precisato che funzioni utilizzate esclusivamente per assistenza non connessa alla sicurezza, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza o controllo qualità non costituiscono, per questo solo fatto, componenti di sicurezza.
La conclusione è importante: non ogni macchinario contenente intelligenza artificiale diventa automaticamente un prodotto ad alto rischio ai sensi dell’AI Act.
È necessario verificare la funzione effettiva dell’algoritmo e il suo rapporto con la sicurezza del prodotto.
Il coordinamento tra AI Act e normative settoriali deve essere valutato caso per caso.
Come dimostrare la conformità di un sistema ad alto rischio
Per i fornitori interessati, gli articoli da 8 a 15 definiscono il nucleo dei requisiti tecnici.
Tra gli elementi fondamentali troviamo il sistema di gestione dei rischi, la governance dei dati, la documentazione tecnica, la registrazione degli eventi, la trasparenza verso gli utilizzatori, la supervisione umana e la sicurezza del sistema.
La gestione dei rischi deve accompagnare l’intero ciclo di vita del software, non limitarsi alla fase precedente alla commercializzazione.
La documentazione deve consentire di ricostruire le caratteristiche del sistema, le procedure adottate e gli elementi necessari per verificare la conformità.
Anche la qualità dei dati assume un ruolo centrale. I set di addestramento, validazione e test, quando utilizzati, devono essere gestiti secondo criteri pertinenti di qualità, rappresentatività e riduzione dei possibili pregiudizi discriminatori.
Questo non equivale alla promessa impossibile di un algoritmo privo di qualsiasi errore.
Significa invece adottare misure documentabili e proporzionate per identificare e ridurre i rischi ragionevolmente prevedibili.
Infine, la supervisione umana non può essere soltanto simbolica.
Le persone incaricate devono poter comprendere limiti e funzionamento del sistema, interpretare correttamente gli output e, quando necessario, decidere di non utilizzarli o interrompere il funzionamento dell’applicazione.
La formazione dei dipendenti sull’intelligenza artificiale è obbligatoria?
Un aspetto spesso sottovalutato è l’articolo 4 dell’AI Act, applicabile dal 2 febbraio 2025.
La disposizione impone ai fornitori e ai deployer di adottare misure per garantire, per quanto possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del personale e delle persone che utilizzano o gestiscono i sistemi per loro conto.
L’obbligo è proporzionato alle competenze delle persone coinvolte, al contesto di utilizzo e alle categorie di soggetti potenzialmente interessati.
Non esiste però un obbligo generale di conseguire una certificazione esterna, frequentare un corso con una durata prestabilita o nominare necessariamente un responsabile aziendale dell’intelligenza artificiale.
La Commissione europea ha chiarito che le modalità formative devono essere adattate alle caratteristiche dell’organizzazione.
Un’azienda che utilizza chatbot per il servizio clienti avrà esigenze differenti rispetto a un’impresa che sviluppa sistemi destinati alla sanità o alle infrastrutture critiche.
Dal punto di vista operativo, documentare le iniziative formative, le istruzioni interne e le competenze richieste rappresenta una misura prudente per dimostrare l’attenzione dedicata al corretto impiego degli strumenti.
Modelli GPAI e intelligenza artificiale generativa: le regole speciali
L’AI Act prevede una disciplina specifica per i modelli di IA per finalità generali, denominati General-Purpose AI, o GPAI.
Sono modelli caratterizzati da una significativa generalità, capaci di svolgere una vasta gamma di compiti e di essere integrati in molteplici applicazioni.
È necessario distinguere il modello sottostante dal sistema che consente all’utente di interagire con esso.
Questa differenza è essenziale perché gli obblighi possono riguardare soggetti diversi.
Documentazione tecnica e diritto d’autore
L’articolo 53 impone ai fornitori di GPAI di predisporre e aggiornare la documentazione tecnica prevista, mettere a disposizione determinate informazioni per gli operatori che integrano il modello nei propri sistemi e adottare politiche per rispettare la normativa europea sul diritto d’autore.
Un punto centrale riguarda i contenuti utilizzati durante l’addestramento.
Il fornitore deve predisporre e pubblicare una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per addestrare il modello, secondo il modello predisposto dall’AI Office.
Questo non significa necessariamente pubblicare integralmente ogni opera o file utilizzato durante l’addestramento.
La norma cerca di bilanciare trasparenza, diritti degli autori, tutela dei segreti commerciali ed esigenze di funzionamento del mercato.
Quando un modello presenta un rischio sistemico
L’articolo 51 introduce ulteriori obblighi per i modelli GPAI con rischio sistemico.
Tra gli indicatori previsti compare il superamento di 10²⁵ operazioni in virgola mobile (FLOP) impiegate complessivamente durante l’addestramento: una soglia che determina una presunzione di capacità a elevato impatto.
La classificazione può però derivare anche da una decisione della Commissione europea fondata su capacità o impatti equivalenti.
Non è quindi sufficiente osservare soltanto la quantità di potenza di calcolo utilizzata.
Per questi modelli, l’articolo 55 impone ulteriori misure, tra cui valutazioni tecniche, test avversariali, identificazione e mitigazione dei rischi sistemici, protezione della cybersicurezza e segnalazione degli incidenti gravi senza indebito ritardo.
Il quadro normativo risponde alla possibilità che le vulnerabilità di un modello molto diffuso si riflettano contemporaneamente su numerosi servizi che lo utilizzano.
La valutazione d’impatto sui diritti fondamentali: quando serve la FRIA
La Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA), disciplinata dall’articolo 27, rappresenta uno degli strumenti più significativi della regolamentazione europea.
Il suo obiettivo è esaminare preventivamente le conseguenze che l’utilizzo di determinati sistemi ad alto rischio potrebbe produrre sui diritti fondamentali.
Tuttavia, la FRIA non deve essere effettuata indistintamente da qualsiasi azienda che utilizzi sistemi di IA.
L’obbligo interessa specifici deployer di sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, tra cui organismi di diritto pubblico, soggetti privati che forniscono servizi pubblici e utilizzatori di determinati sistemi riguardanti la valutazione del credito e le assicurazioni vita e salute.
Sono previste esclusioni, fra cui quella relativa ai sistemi dell’Allegato III, punto 2, sulle infrastrutture critiche.
Un’impresa privata che utilizza un programma ad alto rischio per la selezione del personale, pertanto, non è automaticamente soggetta alla FRIA soltanto in ragione di quell’utilizzo.
Restano naturalmente da valutare gli altri obblighi pertinenti, inclusi quelli sulla protezione dei dati personali.
Cosa deve contenere una FRIA
Quando richiesta, la valutazione deve considerare i processi nei quali verrà impiegato il sistema, la durata e la frequenza dell’utilizzo, le categorie di persone potenzialmente interessate e i rischi specifici per i loro diritti.
Deve inoltre descrivere le misure di supervisione umana e le iniziative da adottare quando i rischi si concretizzano, compresi i meccanismi interni di gestione e reclamo.
La valutazione è prevista prima del primo utilizzo e deve essere aggiornata quando cambiano gli elementi rilevanti.
L’articolo 27 stabilisce anche la comunicazione dei risultati all’autorità di vigilanza del mercato mediante il modello previsto, fatte salve le eccezioni applicabili.
FRIA e GDPR: due valutazioni differenti
La FRIA non deve essere confusa con la Data Protection Impact Assessment (DPIA), disciplinata dall’articolo 35 del GDPR.
La DPIA si concentra sui rischi che determinati trattamenti di dati personali comportano per i diritti e le libertà delle persone.
La FRIA considera invece più ampiamente il possibile impatto sui diritti fondamentali, nel perimetro stabilito dall’AI Act.
Le due valutazioni possono presentare elementi comuni, ma non sono automaticamente intercambiabili.
Il Digital Omnibus ha precisato la possibilità di richiamare o integrare nella FRIA parti della DPIA già svolta, evitando inutili duplicazioni.
AI Act e GDPR: perché rispettare una norma non significa rispettare l’altra
Un’azienda potrebbe sviluppare un sistema tecnicamente conforme ai requisiti dell’AI Act e utilizzare comunque dati personali in violazione del GDPR.
Oppure potrebbe trattare correttamente i dati personali, ma impiegare il sistema per una pratica vietata dall’AI Act.
I due regolamenti operano su piani differenti, pur presentando numerosi punti di contatto.
Il GDPR disciplina il trattamento dei dati personali, le basi giuridiche, i principi di minimizzazione, i diritti degli interessati e, tra gli altri aspetti, le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati nei casi previsti dall’articolo 22.
L’AI Act disciplina invece determinate caratteristiche, applicazioni e responsabilità dei sistemi di intelligenza artificiale.
L’integrazione delle due normative diventa particolarmente rilevante nei sistemi di profilazione, nella gestione del personale, nella sanità e nei servizi finanziari.
Per le aziende, il vero obiettivo dovrebbe essere evitare due percorsi di conformità completamente separati e costruire invece processi coordinati, senza confondere obblighi e competenze.
AI Act in Italia: la legge 132/2025 e le autorità competenti
L’Italia ha introdotto ulteriori disposizioni nazionali con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025.
Il provvedimento interviene su diversi ambiti, tra cui lavoro, sanità, pubblica amministrazione, formazione, professioni, giustizia e tutela degli utenti.
L’articolo 20 individua due autorità nazionali centrali:
Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)
Svolge funzioni legate alla promozione e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e alle procedure di notifica e monitoraggio degli organismi incaricati della valutazione di conformità, secondo le competenze previste.
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)
È individuata come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell’AI Act, con compiti di vigilanza, ispezione e sanzione nell’ambito delle disposizioni applicabili.
La normativa mantiene inoltre specifiche competenze per le autorità settoriali, tra cui Banca d’Italia, CONSOB e IVASS.
Restano ferme anche le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali e delle altre autorità competenti.
Il sistema italiano, quindi, non concentra ogni potere di controllo in un unico organismo.
Le sanzioni dell’AI Act: fino a 35 milioni di euro
Il sistema sanzionatorio costituisce uno degli strumenti più incisivi del regolamento europeo.
L’articolo 99 stabilisce diverse soglie massime in funzione della violazione, prevedendo criteri di proporzionalità e valutazione delle circostanze concrete.
| Violazione | Massimale previsto per le imprese, secondo la regola generale |
|---|---|
| Violazione dei divieti dell’articolo 5 | 35 milioni di euro oppure 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Violazione degli obblighi espressamente richiamati dall’articolo 99, paragrafo 4 | 15 milioni di euro oppure 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità o agli organismi notificati in risposta a richieste | 7,5 milioni di euro oppure 1% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
Per le piccole e medie imprese, comprese le startup, il regolamento prevede invece l’applicazione del limite più basso fra importo fisso e percentuale del fatturato.
Sono previste ulteriori regole di proporzionalità per le piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap), nelle fattispecie individuate dalla norma.
Le cifre riportate costituiscono massimali e non importi automaticamente applicati a ogni infrazione.
Le autorità devono considerare, tra gli altri aspetti, la gravità, la durata e le conseguenze della violazione, le dimensioni dell’operatore, il grado di responsabilità e le misure correttive adottate.
Per i fornitori di modelli GPAI opera inoltre il regime specifico dell’articolo 101, che attribuisce alla Commissione europea poteri sanzionatori fino al 3% del fatturato mondiale annuo oppure 15 milioni di euro, secondo la soglia applicabile.
La disciplina sanzionatoria non serve soltanto a reprimere le violazioni: mira a rendere la conformità un elemento strutturale della progettazione e dell’impiego dell’intelligenza artificiale.
Come possono prepararsi concretamente le aziende all’AI Act
Per un’impresa che utilizza diversi strumenti di intelligenza artificiale, la prima attività dovrebbe essere la ricognizione delle applicazioni effettivamente impiegate.
Occorre distinguere i software acquistati dai sistemi sviluppati internamente e verificare quali decisioni vengono influenzate dai relativi output.
Un percorso ragionevole di adeguamento può essere articolato in sette passaggi:
- Inventario dei sistemi: censire gli strumenti di IA utilizzati, comprese le applicazioni integrate nei servizi esterni.
- Identificazione dei ruoli: determinare per ciascun sistema se l’organizzazione è fornitore, deployer, importatore o distributore.
- Classificazione normativa: verificare divieti, requisiti per l’alto rischio e obblighi di trasparenza.
- Verifica degli obblighi già applicabili: controllare l’alfabetizzazione IA, le pratiche vietate e le misure richieste per i sistemi generativi.
- Controllo documentale: raccogliere contratti, istruzioni dei fornitori, documentazione di conformità e informazioni sulla gestione dei dati.
- Governance e supervisione: assegnare responsabilità interne, formare il personale e predisporre procedure per errori e incidenti.
- Pianificazione delle prossime scadenze: programmare gli interventi necessari per i sistemi ad alto rischio, considerando le disposizioni transitorie.
Per i sistemi più delicati può risultare opportuno coinvolgere competenze legali, informatiche, organizzative e di protezione dei dati.
La conformità non dovrebbe essere trattata come un’attività una tantum, ma come un processo aggiornabile in funzione dell’evoluzione dei sistemi e delle disposizioni normative.
Il caso delle redazioni: pubblicare contenuti creati con l’intelligenza artificiale
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’editoria digitale merita un approfondimento specifico.
I generatori di testo e immagini permettono alle redazioni di ridurre i tempi di produzione, organizzare informazioni, realizzare trascrizioni e assistere la preparazione dei contenuti.
Tuttavia, la disponibilità di questi strumenti non modifica il principio della responsabilità editoriale.
Un testo generato da un modello linguistico può contenere riferimenti inesatti, dichiarazioni non verificabili, dati inventati o interpretazioni distorte.
L’AI Act introduce una disciplina di trasparenza per determinati contenuti artificiali, ma non sostituisce il lavoro di verifica delle fonti.
Per una testata giornalistica, l’impiego corretto dell’IA dovrebbe quindi distinguere tra supporto alla scrittura e produzione automatica di informazioni destinate al pubblico.
Quando ricorrono le condizioni dell’eccezione dell’articolo 50, il controllo umano effettivo e la responsabilità editoriale possono escludere l’obbligo specifico di dichiarazione relativo ai testi generati o manipolati artificialmente.
Resta comunque consigliabile adottare una politica editoriale trasparente, soprattutto per immagini fotorealistiche, ricostruzioni audiovisive e contenuti che potrebbero essere scambiati per documentazioni autentiche.
L’obiettivo non deve essere soltanto rispettare formalmente la legge, ma preservare il rapporto di fiducia tra lettori e informazione.
L’AI Act europeo frenerà l’innovazione?
Il dibattito sul regolamento rimane aperto.
Da una parte, una regolamentazione comune può aumentare la fiducia nei sistemi di intelligenza artificiale, ridurre la frammentazione normativa e favorire la diffusione di tecnologie più affidabili.
Dall’altra, la complessità degli adempimenti può incidere sui costi di sviluppo, soprattutto per le imprese di dimensioni minori.
Il Digital Omnibus del 2026 rappresenta un tentativo di intervenire su questi problemi, attraverso la semplificazione di alcune disposizioni e la revisione dei tempi di applicazione.
Secondo me, il vero banco di prova dell’AI Act non sarà soltanto la capacità di punire chi viola le regole.
Sarà soprattutto la possibilità di rendere la conformità accessibile anche alle piccole aziende, senza trasformare ogni innovazione in un percorso burocratico sproporzionato.
Esiste poi un rischio opposto: pensare che la presenza di una certificazione o di documentazione tecnica sia sufficiente a rendere un algoritmo automaticamente giusto e affidabile.
Non è così.
Anche un sistema progettato secondo requisiti rigorosi può produrre errori, risultati inattesi o effetti discriminatori in contesti differenti da quelli originariamente previsti.
Per questo, il principio della supervisione umana rimane fondamentale.
Conclusioni: la responsabilità dell’intelligenza artificiale non può essere automatizzata
L’AI Act europeo introduce un cambiamento strutturale nel rapporto tra tecnologia, imprese e società.
L’intelligenza artificiale non viene più considerata soltanto uno strumento digitale, ma una tecnologia il cui utilizzo può incidere su diritti, opportunità economiche, sicurezza e processi decisionali.
La distinzione tra pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, obblighi di trasparenza e applicazioni ordinarie permette di applicare regole differenti a situazioni che presentano conseguenze molto diverse.
Le nuove scadenze introdotte dal Digital Omnibus offrono alle imprese un periodo aggiuntivo per prepararsi ad alcune delle disposizioni più complesse, ma non rappresentano una sospensione generale della normativa.
La questione centrale, a mio avviso, è una sola: chi si assume la responsabilità quando una decisione prodotta o influenzata da un algoritmo danneggia una persona?
È su questa domanda che si misurerà l’efficacia del regolamento.
Perché un’intelligenza artificiale realmente affidabile non è soltanto quella capace di produrre risultati accurati, ma quella inserita in un sistema nel quale responsabilità, diritti e possibilità di controllo rimangono chiaramente individuabili.
Avv Flavia Cascino, Andrea Danilo Giammella

