Il mondo del web e del legal tech sta assistendo a uno dei passaggi più iconici e controversi nell’era dell’Intelligenza Artificiale Generativa: l’operazione finanziaria e contrattuale con cui Khaby Lame, il creator più seguito al mondo su TikTok, ha concesso l’uso del proprio materiale biometrico (volto, voce, movenze) per la creazione di un suo “gemello digitale”.
L’operazione, strutturata attraverso un maxi-accordo all-stock stimato intorno ai 975 milioni di dollari tra entità estere (tra cui la società legata all’influencer e il gruppo Rich Sparkle Holdings, quotato negli USA), ha riacceso il dibattito su un tema giuridico cruciale: è lecito vendere o cedere la propria identità digitale?
Il quadro normativo italiano
Se un’operazione di questo tipo venisse regolata esclusivamente dal diritto italiano, incontrerebbe limiti strutturali invalicabili:
L’inalienabilità del diritto all’immagine (Art. 10 Cod. Civ. e Art. 96-97 L. 633/1941): La legge sul diritto d’autore e il Codice Civile tutelano l’immagine e la voce come diritti fondamentali della personalità. In Italia non è possibile “vendere” la propria identità: si può soltanto concedere una licenza temporanea e revocabile per lo sfruttamento economico di specifici ritratti o prestazioni.
Il principio di indisponibilità (Art. 2 Cost. e Art. 5 Cod. Civ.).
I diritti della personalità sono considerati indisponibili e inalienabili. Un contratto stipulato in Italia che avesse come oggetto la cessione definitiva o perpetua della propria identità digitale sarebbe affetto da nullità radicale ex art. 1418 c.c. per illiceità dell’oggetto e della causa (in contrasto con l’ordine pubblico).
I marchi di forma e il Codice della Proprietà Industriale (Art. 8 CPI).
In Italia, il nome e il ritratto di una persona possono essere registrati come marchio commerciale solo con il consenso dell’interessato, rimanendo tuttavia sempre ancorati alla facoltà di revoca o alla tutela dell’onore e della reputazione del soggetto reale.
Tassatività del consenso privacy (GDPR – Reg. UE 2016/679).
I dati biometrici necessari all’addestramento di un avatar (Face ID, Voice ID) rientrano tra i dati particolari ex art. 9 GDPR. Il consenso al loro trattamento è imprescrittibile e sempre revocabile dall’interessato, rendendo giuridicamente nullo qualsiasi patto contrattuale che pretenda di rinunciare al diritto di revoca.
La scorciatoia della Common Law
Per superare queste rigidità tipiche dei sistemi di Civil Law, la transazione di Khaby Lame è stata perfezionata tramite veicoli societari internazionali (offshore nelle BVI e a Hong Kong) e regolata da ordinamenti anglosassoni di Common Law.
Nei paesi d’oltreoceano, la tutela della persona si declina infatti nel cosiddetto Right of Publicity: l’immagine, la voce e le sembianze vengono considerate come veri e propri property rights (beni patrimoniali) liberamente trasferibili, conferibili in società e cedibili in licenza tramite contratti commerciali tra entità aziendali.
A rendere l’operazione finanziariamente e giuridicamente rilevante è la nascita dell’avatar generativo. Non parliamo più della semplice autorizzazione a pubblicare una foto o un video (la classica “liberatoria per diritto d’immagine”), ma dell’addestramento di un modello di intelligenza artificiale in grado di produrre autonomamente nuovi contenuti, parlare lingue mai studiate dal creator e presenziare in dirette streaming senza che il soggetto fisico debba agire di persona.
Questa convergenza tra tecnologia e diritto apre scenari inediti.
Chi risponde dei contenuti generati dal “gemello digitale”? In caso di messaggi ingannevoli, diffamatori o contrari al buon costume veicolati dall’avatar, il confine tra la responsabilità dell’azienda licenziataria e quella del creator reale rischia di farsi sfumato.
Il caso Khaby Lame non è che l’apripista di una trasformazione strutturale. Se finora l’immagine dei personaggi pubblici è stata legata ai limiti fisici del tempo e dello spazio, l’intelligenza artificiale trasforma l’identità personale in un asset scalabile.
Resta da capire se i quadri normativi continentali sapranno evolversi per tipizzare la figura del gemello digitale, bilanciando la legittima autonomia contrattuale e lo sfruttamento economico con la tutela dei diritti inviolabili della persona umana.
Avv. Angelo Eugenio Rosario Catania

